Catanzaro - Nuova tabella dei giochi proibiti: rafforzata la tutela dei minori e la lotta al gioco d’azzardo patologico

Catanzaro - Tutela dei minori e prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP), sono i due principali obiettivi che il Questore di...

A cura di Redazione
20 giugno 2025 12:34
Catanzaro - Nuova tabella dei giochi proibiti: rafforzata la tutela dei minori e la lotta al gioco d’azzardo patologico -
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Catanzaro – La Questura di Catanzaro ha emanato una nuova Tabella dei Giochi Proibiti, con l’obiettivo principale di tutelare i minori e prevenire il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). La tabella, trasmessa ai Sindaci della Provincia, alle Compagnie dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, servirà come strumento fondamentale per i controlli nelle sale da gioco, circoli privati e altri esercizi pubblici autorizzati alla pratica del gioco nella provincia di Catanzaro.

La nuova normativa mantiene i divieti preesistenti per il gioco d’azzardo e per alcuni giochi di carte e altri giochi ad alto rischio. Tra gli obblighi principali per i titolari degli esercizi, viene ribadito il divieto per i minori di 18 anni di partecipare a giochi con vincita in denaro, nonché l’ingresso e la permanenza in luoghi considerati a maggior rischio, come agenzie di scommesse e sale VLT. Gli esercenti dovranno anche accertarsi dell’età dei clienti richiedendo un documento di riconoscimento, in caso di maggiore età non manifesta, e assicurarsi che gli apparecchi e i giochi di qualsiasi specie non siano suscettibili, per le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicofisico dei bambini e adolescenti, sia che partecipino al gioco che ne siano spettatori.

Particolare attenzione è dedicata al Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.), ribadendo il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da biliardo o da gioco. Vengono, inoltre, forniti numeri telefonici utili per l’assistenza e l’orientamento per le persone dipendenti da GAP: il Numero Telefonico Verde Nazionale (800 55 88 22) e il Numero Telefonico del Ser.D (Servizio per le Dipendenze Patologiche) di Catanzaro (0961/7033748), oltre all’indirizzo web https://usciredalgioco.iss.it gestito dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità.

Le nuove disposizioni riguardano anche gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici, le cosiddette “slot machine”, con norme più stringenti, come il divieto di installazione promiscua con altre attività commerciali, nonché l’obbligo di osservare gli orari di chiusura e le distanze dai luoghi sensibili previsti dall’art. 16 della Legge Regionale 26 aprile 2018 nr. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Le sanzioni previste, in caso di violazioni alla legislazione in materia, sono di carattere amministrativo e penale, prevedendo per i trasgressori anche sanzioni accessorie che comportano la sospensione dell’esercizio per periodi fino a tre mesi o, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione. In caso siano riscontrate violazioni di rilevante gravità, con riguardo agli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S., il Questore sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni.


Obiettivi Principali:

  • Tutela dei minori
  • Prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)

Ambito di Applicazione:

  • Tutte le sale da biliardo o da gioco
  • Negli altri esercizi compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o all’istallazione di apparecchi da gioco o trattenimento della Città e Comuni della Provincia di Catanzaro

Basi Normative:

  • Art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche e integrazioni
  • Artt. 194 e 195 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06 maggio 1940 n. 635 e successive modifiche e integrazioni
  • Art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012
  • Art. 16 della Legge Regione Calabria del 26 aprile 2018 nr. 9 e successive modifiche ed integrazioni
  • Art. 24 comma 20 del D.L. 06 luglio 2011 nr. 98
  • Artt. 1 e 3 del Decreto 18.01.2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Giochi Proibiti:

  • Giochi con le carte:
    • Al Nove, Asso Sbarazzino, Baccarat, Banco di Faraone, Banco Fallito, Bassetta o Camuffo, Bazzica, Bestia, Maus, Biribisso o Biribizzo, Bel Tre, Black Jack, Brindisi, Briscola Francese, Bulina, Burraco
    • Burro o Asino, Camuffe, Cane Verde, Caratella, Cassetta, Carosello, Chemin de Fer, Ciccú, Cocicina, Cocco, Conchino, Cucù
    • Domino, Ecarté Conché, Erbette o Punto del Marinaio, Fallito, Fante di Picche, Faraone, Flussata, Football
    • Mille, Naso, Pariglia, Passatella, Piattello o Pitocchetto, Poker e sue varianti* (anche Texas Hold’em) , Pozzetto
    • Scala Quaranta, Settemezzo, Spilli, Stoppa, Tayé, Tre Carte, Trenta e Quaranta, Trentuno, Trentacinque o Mercante in Fiera, Trentasei, Turcinetto o Turchinetto, Undici e Mezzo, Ventuno, Zecchinetto
    • Bridge, Dieci, Goffo o Goffetto, Lanzichenecco o Lausquenet, Macao o Gioco del nove, Manca, Primera, Punto Quindici, Quaranta Quindici o Diavolo, Ramino, Ramino Pokerato, Roulette o Ruletta
    • Del Punto Quaranta
  • Altri giochi:
    • Bella o Bella Bianca, Bianca o Bella Birinca, Cavallini, Carosello
    • Dadi (in tutte le forme), Dei tre Dadi, Del Dado con Sedici Poste
    • Fiera, Gibellino (ossia Testa o Croce), Indovinello, Lotteria, Morra
    • Passatella o Tocco, Roulettes (di qualsiasi specie), Scassaquindici, Sibillino, Tornello, Virotto
    • Tombola* (Salvo i casi espressamente previsti dalla Legge)
    • Riffa* (Salvo i casi espressamente previsti dalla Legge)
  • Giochi al Biliardo:
    • Bacchetta, Battifondo o Banco, Baccarat con Birilli, Biglia all’angolo delle buche, Biliardino o Bigliardino inglese, americano, francese, russo, turco
    • Biliardo o Biliardino a Trottola, Bill Ball, Bismark, Bricchetta, Briglia
    • Buchette, Campanello, Carrettella o Lumaca, E Pas de Mamaloch, Giardinetto, Gioco del Tre e del Nove
    • Macao con Birilli, Nove, Parigina, Periglia
    • Ponte, Puchette, Pulla, Rosso e Bianco, Rosso e Nero
  • Sono altresì vietati:
    • Le scommesse di qualsiasi specie ed entità fuori dei casi previsti dalla legge
    • I giochi, di qualsiasi specie, che presentino caratteristiche analoghe a quelli elencati nella presente tabella
    • Tutti gli altri giochi d’azzardo, di qualsiasi specie, che riproducano anche in parte le regole fondamentali di quelli sopra elencati, nonché quelli compresi nella presente tabella, nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria (art. 721 del codice penale)
    • È vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità

Apparecchi e Congegni Automatici, Semiautomatici ed Elettronici da Trattenimento e da Gioco:

  • Ammessi per gioco lecito (Ai sensi dell’art. 110 comma 6 lettera a) e b) e comma 7 T.U.L.P.S.):
    • Comma 6 lettera a): quelli che, dotati di attestato di conformità, obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con moneta o strumenti di pagamento elettronico, insieme all’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, costo partita non supera 1 euro, durata minima 4 secondi, vincite in denaro non superiori a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate in modo non predeterminabile su un ciclo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.
    • Comma 6 lettera b): quelli, facenti parte della rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Definiti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno riguardo a: costo e modalità di pagamento, percentuale minima della raccolta da destinare a vincite, importo massimo e modalità di riscossione delle vincite, specifiche di immodificabilità e sicurezza, soluzioni di responsabilizzazione del giocatore, tipologie e caratteristiche degli esercizi autorizzati.
    • Comma 7 lettera a): quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con monete metalliche (valore complessivo non superiore a un euro per partita), che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.
    • Comma 7 lettera c): quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
    • Tutti gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 nr. 773.
    • Devono consentire alle Forze dell’Ordine le immediate verifiche ed ispezioni di competenza in ogni loro parte, sia internamente che esternamente.
  • Divieti specifici per apparecchi:
    • L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo, sono vietati nei luoghi pubblici o parti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
    • È vietata l’installazione di apparecchi elettronici che contengono i giochi riportati nelle precedente tabelle e tutti gli altri le cui regole traggano origine dagli stessi (es. videopoker, slot machine, black jack, roulettes ecc., anche se con altra denominazione e simboli).
    • Tutti gli apparecchi devono essere privi di congegni atti a modificarne o alterarne a qualsiasi titolo il funzionamento.
    • Sono vietati gli accordi decisi di volta in volta fra giocatori ed esercenti che possano consentire la vincita di un qualsiasi premio in natura o in denaro.
    • Gli apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 del summenzionato art. 110 T.U.L.P.S. non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
    • Gli apparecchi elettronici di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., non possano essere installati in modo promiscuo con altre attività commerciali, ma richiedono un’area specifica all’interno dell’esercizio in cui sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità.

Orari di Chiusura e Distanze dai Luoghi Sensibili:

  • Le sale da gioco, le sale scommesse e altri locali osservano la chiusura dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 24:00 alle ore 09:00 ai sensi dell’art. 16 della Legge Regione Calabria del 26 aprile 2018 nr. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
  • È vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. in locali che si trovino ad una distanza, misurata sul percorso pedonale più breve non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti – dai luoghi considerati sensibili.

Tutela dei Minori:

  • Ai sensi dell’art. 24 comma 20 del D.L. 06 luglio 2011 nr. 98, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18.
  • Ai sensi degli artt. 1 e 3 del Decreto 18.01.2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è vietato ai minori di anni 18 l’ingresso, e la permanenza, nelle aree di ciascun punto vendita dove sono offerti giochi, scommesse o concorsi.
  • Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di ciascun documento di riconoscimento valido.
  • Su tali apparecchi, dovrà essere esposta, in modo che sia ben visibile al pubblico e di non facile rimozione, una targhetta riportante il citato divieto.
  • Sono vietati gli apparecchi e giochi di qualsiasi specie suscettibili, per le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicofisico dei bambini ed adolescenti. Sono da considerarsi tali, e quindi vietate, le immagini particolarmente brutali o crude, o scene che possano creare turbamento o forme imitative del minore, comprendenti autori minori, testimoni o vittime di reati, minori in grottesche imitazioni degli adulti, violenza gratuita o pornografiche, che offendono le confessioni o i sentimenti religiosi, minori impegnati in atteggiamenti pericolosi, di aggressività ed auto aggressività, minori intenti al consumo di alcool, tabacco o sostanze stupefacenti, scene che screditano l’Autorità, la responsabilità ed i giudizi dei genitori, insegnanti ed altre persone autorevoli, situazioni di trasgressione o che propongono discriminazioni.
  • È fatto obbligo all’esercente di richiedere al cliente l’esibizione di un documento di riconoscimento in caso di maggiore età non manifesta (art. 7 comma 8 D.L. 158/2012).

Prevenzione del Gioco Patologico (G.A.P.):

  • Ai sensi dell’art. 16 comma 7 della Legge Regionale n. 9 del 26.04.2018, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sala da gioco e delle scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco.
  • Numeri Telefonici e risorse:
    • Numero Telefonico Verde Nazionale per la segnalazione di problematiche legate al gioco d’azzardo: 800 55 88 22
    • Numero Telefonico Ser.D (Servizio per le Dipendenze Patologiche) di Catanzaro: 0961/7033748
    • Indirizzo web: https://usciredalgioco.iss.it del Centro Nazionale e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità
  • Le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di gioco, con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Devono altresì essere applicate sugli apparecchi di cui all’art. 100 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. e riportate su apposite targhe esposte nelle aree o sale con videoterminali (VLT) e nei punti di vendita di scommesse.
  • Tali formule devono comparire e essere chiaramente leggibili all’atto di accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.
  • I gestori di sale da gioco e di esercizi pubblici sono tenuti ad esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle Aziende Sanitarie Locali.

Prescrizione a Carattere Generale:

  • Obbligo agli esercenti non in possesso di Licenza ex art. 86 commi 1 e 2 T.U.L.P.S. di denunciare all’Ufficio Comunale competente, il numero e la tipologia di giochi tenuti nell’esercizio e di dare comunicazione di eventuali variazioni.
  • Obbligo agli esercenti già in possesso di Licenza ex art. 86 commi 1 e 2 del T.U.L.P.S. di denunciare al Comune la sola installazione di giochi tenuti nell’esercizio di tipologia diversa.

Sanzioni:

  • Il gioco d’azzardo ed i giochi illeciti sono puniti dall’art. 718 e seguenti del Codice Penale.
  • Le violazioni alle disposizioni della Tabella dei Giochi sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17 e 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni.
  • La mancata esposizione della presente Tabella è sanzionata ai sensi dell’art. 195 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S..
  • Ai sensi dell’art. 110 comma 11 del R.D. 18 giugno 1931 nr. 773, il Questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi (commi 6 e 7) installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni.
  • Le sanzioni previste, in caso di violazioni alla legislazione in materia, sono di carattere amministrativo e penale, prevedendo per i trasgressori anche sanzioni accessorie che comportano la sospensione dell’esercizio per periodi fino a tre mesi o, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione.

Disposizioni Finali:

Essa, vidimata dal Sindaco o suo delegato, deve essere esposta in tutte le Sale da Biliardo o da Gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco.

La Presente Tabella ha decorrenza immediata e sostituisce le precedenti Tabelle nonché tutte le precedenti prescrizioni emanate in materia da questa Autorità.

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